Oppure del luogo in cui è residente il convenuto o ancora del luogo in cui è sorto il debito di mantenimento.
Quest’ultimo si si identifica nel luogo in cui è stata pronunciata la separazione giudiziale o omologata la separazione consensuale o pronunciata
la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Tuttavia, nel caso in cui la richiesta (di modifica) sia solo ed unicamente attinente l’affidamento del figlio minore (ad esempio nel caso in cui si
chiede l’affido esclusivo in luogo di quello condiviso o viceversa), la competenza territoriale è radicata presso il Tribunale in cui ha la residenza il minore.
Questa conclusione è senz’altro da condividere in quanto, a sommesso avviso di chi scrive, indiscutibilmente mira a perseguire (per quanto possibile in casi del genere)
il preminente interesse del minore, qui inteso nel senso di evitare il più possibile traumi o sconvolgimenti al minore stesso (che ben potrebbero manifestarsi nel caso
di dover “subire” un giudizio lontano dalla propria città).