Sfratti

Tutela del locatore e del conduttore – sfratti per morosità e per finita locazione. Redazione di contratti di locazione di immobili adibiti ad uso di abitazione.

La tutela del locatore si riferisce, quindi, in massima parte ai ricorsi per sfratto per morosità e per sfratto per finita locazione di cui agli artt. 657 e 658 c.p.c. ed a tutta la relativa fase processuale.

La tutela del conduttore si articola (ove ne sussistano i presupposti) nell’opposizione alle avverse richieste di sfratto e nella richiesta (ex art. 55 Legge 392 del 1978) di sanatoria della propria morosità.

Per prevenire, ove possibile, qualsiasi conflitto in tema di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo, possono essere stipulati contratti di locazione ai sensi dell’art. 2 della Legge 431 del 1998.

Tali contratti devono avere durata non inferiore a quattro anni, decorsi i quali sono rinnovati per un periodo di quattro anni salvo ipotesi particolari.

Alla seconda scadenza, ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione all’altra parte almeno sei mesi prima della scadenza.

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