Istituto della messa alla prova

La sospensione del processo con messa alla prova è una modalità alternativa di definizione del processo, tramite cui è possibile addivenire ad una pronuncia di proscioglimento per estinzione del reato nell’ipotesi in cui il periodo di prova cui venga ammesso l’interessato, disposto dal giudice in presenza di determinati presupposti normativi, si concluda con esito positivo.

Più in particolare, l’art. 168 bis c.p. prevede che nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell’art. 550 c.p.p., l’imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova.

La messa alla prova comporta la prestazione di condotte che mirano all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato.

La concessione della messa alla prova è subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità che consiste in una prestazione non retribuita, affidata tenendo conto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell’imputato, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato.

La prestazione di tale attività è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell’imputato e la sua durata giornaliera non può superare le otto ore.

La sospensione con messa alla prova non si applica in caso di delinquenti abituali o professionali (di cui agli artt. 102, 103, 104, 105 c.p.) e nei casi di tendenza a delinquere di cui all’art. 108 c.p.

Per i soggetti maggiorenni tale istituto è ammesso UNA sola volta, mentre nel processo minorile tale limite non è presente.

Stai cercando una consulenza legale?

Sono a tua disposizione.

Richiedi un appuntamento