Fallimenti

Redazione di istanze di fallimento; redazione di domande di ammissione al passivo fallimentare (sia tempestive che tardive) ed adempimenti connessi; dichiarazione del credito nelle procedure di concordato preventivo.

Quello che si potrebbe definire lo stato patologico dell’impresa è il fallimento.

L’imprenditore che si trova in stato di insolvenza è dichiarato fallito.

I presupposti per la declaratoria di fallimento sono indicati all’art. 1 del R.D. n. 267/1942.

Dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante il fallimento, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento.

I creditori del fallito possono proporre apposita domanda di ammissione al passivo fallimentare, da depositarsi almeno trenta giorni prima dell’udienza fissata per l’esame dello stato passivo.

Accanto alla domanda di ammissione al passivo tempestiva vi è anche la possibilità di presentare domanda di amissione tardiva, che può essere presentata oltre il termine di trenta giorni prima dell’udienza fissata per la verifica del passivo e non oltre quello di dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo.

L’apertura del fallimento determina di diritto l’interruzione dei processi di merito pendenti.

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