Mediazioni civili

L’istituto della mediazione rappresenta una forma alternativa di risoluzione delle controversie.
Tale procedura è più snella e veloce rispetto alla classica tutela giurisdizionale che avviene nei Tribunali; la stessa inoltre presenta anche dei vantaggi fiscali.
Tale procedura è obbligatoria nelle seguenti materie:

  • - condominio

  • - diritti reali

  • - divisione

  • - successioni ereditarie

  • - patti di famiglia

  • - locazione

  • - comodato

  • - affitto di aziende

  • - risarcimento del danno da responsabilità medica e da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo

  • - contratti assicurativi, bancari e finanziari


In tali materie, quindi, l’esperimento del procedimento di mediazione si pone come vera e propria condizione di procedibilità dell’azione giudiziale, con la conseguenza che, ove la stessa non sia stata preventivamente esperita, la successiva azione giudiziale sarà dichiarata improcedibile.

La mediazione non deve essere esperita:

  • a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione;

  • b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'articolo 667 del codice di procedura civile;

  • c) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile;

  • d) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all'articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile;

  • e) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata;

  • f) nei procedimenti in camera di consiglio;

  • g) nell'azione civile esercitata nel processo penale.

Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale negativo presso la segreteria dell'organismo di mediazione. 

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