Riabilitazioni penali

Ai sensi dell’art. 178 c.p. la riabilitazione estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna.
La riabilitazione può essere concessa quando siano decorsi almeno tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia in qualsiasi altro modo estinta ed il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta, ed al perfezionamento di altre condizioni.

La riabilitazione non può essere concessa quando il condannato:

• sia stato sottoposto a misura di sicurezza (tranne il caso di espulsione dello straniero) ovvero di confisca ed il provvedimento non sia stato revocato;
• non abbia adempiuto le obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che dimostri di trovarsi nell’impossibilità di adempierle.

La sentenza di riabilitazione è revocata di diritto se la persona riabilitata commette entro sette anni un delitto non colposo, per il quale sia inflitta la pena della reclusione per un tempo non inferiore a due anni, od un'altra pena più grave.

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