Si ricorda che, come previsto dalla Costituzione, la responsabilità penale è personale e, soprattutto, che nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.
Nel nostro ordinamento, inoltre, vige il fondamentale principio della presunzione di non colpevolezza, secondo il quale l’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
Infatti ai sensi dell’art. 2 c.p. “Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato.
Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge posteriore, non costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano l’esecuzione e gli effetti penali…”.
Principio cardine del processo penale è quello del giusto processo regolato dall’art. 111 della Costituzione, secondo il quale ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti ad un giudice terzo ed imparziale e la legge ne assicura la ragionevole durata.
Inoltre nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.
Il processo penale è, inoltre, regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore.
Per diritto penale, si intende quella branca del diritto pubblico costituita dall’insieme di norme dell’ordinamento giuridico che prevedono e disciplinano l’applicazione di una sanzione di carattere penale, come conseguenza di un determinato comportamento umano costituente reato.
I reati più gravi sono i delitti, quelli meno gravi (ovvero che presentano un minore disvalore penale) sono le contravvenzioni.
Lo scrivente si occupa della difesa in relazione a tutti i reati previsti e puniti dal codice penale e dalle leggi speciali.