Diritto penale minorile

Il Tribunale per i minorenni è competente per i reati commessi dai minori degli anni diciotto. La competenza cessa al compimento del venticinquesimo anno di età dell’imputato. La tutela, chiaramente, riguarda non solo l’indagato/imputato ma anche la persona offesa.

Nel processo penale minorile (rispetto al rito ordinario) la persona offesa non può costituirsi parte civile.

Inoltre nel processo penale minorile non è possibile chiedere il patteggiamento né ricorrere al procedimento per decreto penale di condanna.

E' invece ammesso il giudizio abbreviato, mentre quello direttissimo è possibile solo se si è in grado di effettuare gli accertamenti sulla personalità del minore e garantire la sua assistenza ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 9 e dell'articolo 12 del d.p.r. n. 448/1988.

In ogni caso, il P.M. non può procedere al giudizio direttissimo né chiedere il giudizio immediato se ciò comporta un grave pregiudizio per le esigenze educative del minore.

Un ruolo fondamentale, in tale processo, è svolto dai Servizi Sociali che prendono in carico l’imputato e lo seguono durante tutto l’arco del medesimo giudizio.

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