Tutela sin dalla fase della redazione della denuncia; fase della negoziazione assistita; sessioni con il liquidatore; eventuale fase giudiziale; tutela del terzo trasportato.
In caso di sinistri stradali la prassi vuole che gli assicurati si rivolgano alla propria compagnia di assicurazione per presentare la denuncia.
Molte volte, però, per evitare brutte sorprese, sarebbe preferibile rivolgersi sin dalle prime battute ad un legale che possa curare appieno gli interessi della parte.
In caso di sinistro stradale la prima cosa da fare è redigere ed inviare l’atto di diffida.
In proposito occorre distinguere i casi di cd. “indennizzo diretto”, in cui la diffida dovrà essere rivolta solo alla propria assicurazione, dagli altri casi in cui la diffida dovrà essere rivolta alla compagnia del danneggiante.
Il cd. Indennizzo diretto si ha nei casi di urto tra due veicoli con danni solo alle cose, purchè entrambi i veicoli siano immatricolati in Italia, Repubblica di San Marino o nello Stato di Città del Vaticano, entrambi i veicoli siano identificati e regolarmente assicurati ed entrambe le compagnie di assicurazione abbiano aderito alla Convenzione CARD.
Seguono le regole del cd. Indennizzo diretto anche i sinistri con danni alle persone, purchè di lieve entità che si risolvono in un danno biologico di invalidità permanente inferiore o uguale al 9% (cd. Micropermanenti).
Sono esclusi dall’indennizzo diretto i tamponamenti a catena, i casi di sinistri senza urto (cd. Sinistro da turbativa), i sinistri con veicoli stranieri, sinistri in cui un ciclomotore non sia munito della cd. “nuova targa” e tutti i casi di risarcimento dei danni del terzo trasportato.
Nella diffida dovranno essere presenti i dati dei conducenti e dei mezzi coinvolti, i riferimenti precisi alla dinamica del sinistro con indicazione della presenza di eventuali testimoni, l’individuazione dei danni visibili al mezzo e degli eventuali danni fisici e relative conseguenze ed una quantificazione almeno generica dei danni subiti.