Tutela delle ragioni creditorie a partire dalla fase stragiudiziale (consulenza e redazione della diffida), passando per quella giudiziale (ricorso per decreto ingiuntivo) e proseguendo in quella esecutiva (preceduta dall’atto di precetto; esecuzione mobiliare e presso terzi).
Allorquando si è creditori di una certa somma di denaro, la prima cosa da fare è redigere ed inviare un’apposita diffida al debitore volta a costituire il medesimo in mora.
Qualora il debitore continui nel proprio inadempimento, occorre allora agire in giudizio.
Il metodo più veloce per ottenere un provvedimento che costituirà titolo esecutivo è quello di optare per il procedimento d’ingiunzione, il quale permette di ottenere un decreto ingiuntivo che, se non opposto nel termine di quaranta giorni dalla notifica, diventa definitivo ed esecutivo.
Si può ricorrere a tale procedura quando si è in grado di fornire prova scritta del diritto fatto valere, quando si è creditori di una somma liquida di denaro o di una determinata quantità di cose fungibili o si ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata.
Ottenuto il decreto ingiuntivo, se il debitore persiste nell’inadempimento, occorrerà promuovere la fase esecutiva.
Tale fase deve essere sempre necessariamente preceduta dalla notifica dell’atto di precetto.
Decorsi dieci giorni dalla notifica dell’atto di precetto può avere inizio la vera e propria procedura esecutiva, che si distingue a seconda del tipo di beni del debitore che vengono aggrediti.
Si ha esecuzione mobiliare laddove i beni aggrediti siano mobili, immobiliare quando sono beni immobili ed esecuzione presso terzi quando ha ad oggetto crediti del debitore verso terzi.
L’esito della procedura esecutiva consiste nella vendita del bene staggito e nel riparto del ricavato tra i creditori (o a vantaggio del singolo creditore).