Non perde le agevolazioni sulla prima casa il contribuente che cede a terzi l'abitazione prima di cinque anni in virtù di un accordo sulla separazione; ciò in virtù del principio per cui in tema di agevolazioni "prima casa", il trasferimento dell'immobile prima del decorso del termine di cinque anni dall'acquisto, se effettuato in favore del coniuge (ma come visto vale per tutte le cessioni, anche a terzi, effettuate in esecuzione di un accordo di separazione) in conseguenza di una modifica delle condizioni di separazione, pur non essendo riconducibile alla forza maggiore, non comporta la decadenza dai benefici fiscali, attesa la "ratio" dell'art. 19 l. n. 74/1987, che è quella di favorire la complessiva sistemazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi in occasione della crisi, escludendo che derivino ripercussioni fiscali sfavorevoli dagli accordi intervenuti in tale sede.
Questo è quanto ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione in una recente pronuncia [Cassazione civile sez. trib., 21/03/2019, (ud. 28/11/2018, dep. 21/03/2019), n.7966].