Gen 14, 2021
Conduttore moroso – sanatoria
In caso di locazione di un immobile, se il conduttore risulta moroso nel pagamento dei canoni, come può fare quest’ultimo ad evitare lo sfratto e conseguente risoluzione del contratto di locazione?
Il caso è disciplinato dall’art. 55 della Legge n. 392 del 1978 che prevede:
• la morosità nel pagamento dei canoni o degli oneri accessori può essere sanata in sede giudiziale per non più di tre volte nel corso di un quadriennio se il conduttore, alla prima udienza, versa l’importo dovuto per tutti i canoni scaduti e per gli oneri accessori maturati fino a tale data, maggiorato degli interessi legali e delle spese processuali liquidate in tale sede dal Giudice. Ove il pagamento non avvenga in udienza il Giudice, di fronte a comprovate difficoltà del conduttore, può concedere termine non superiore a 90 giorni per provvedere a tale pagamento;
• la morosità può essere sanata, per non più di quattro volte complessivamente nel corso di un quadriennio, ed il termine può essere prorogato a 120 giorni, se l’inadempienza protrattasi per non oltre due mesi, è dovuta alle precarie condizioni economiche del conduttore, insorte dopo la stipulazione del contratto e dipendenti da disoccupazione, malattie o gravi condizioni di difficoltà;
• il pagamento esclude la risoluzione del contratto ed evita lo sfratto.