Ci si chiede se l’attuale pandemia da Covid-19 possa configurare un’ipotesi di causa di forza maggiore, idonea ad esonerare da responsabilità per inadempimento e/o ritardato adempimento, una parte di un contratto di vendita internazionale di beni mobili.
Ebbene, sulla scorta di quanto stabilito dall’art. 79 della Convenzione di Vienna del 1980, nel caso in cui l’evento (COVID-19) sia sorto successivamente alla stipula del contratto, nel caso (abbastanza facile da provare) che il suddetto evento era imprevedibile al momento della stipula e, provando che gli effetti dell’evento siano impossibili da superare, SI POTRA’ LEGITTIMAMENTE INVOCARE LA CAUSA DI FORZA MAGGIORE.