Al riguardo il nuovo testo dell’art. 1118 c.c. al comma 4 prevede, sul punto, che “…il condomino può rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento,
se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini.
In tal caso, il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell’impianto e per la sua conservazione e messa a norma”.
La giurisprudenza, in materia, ha poi opportunamente precisato come il condomino che si è distaccato è comunque tenuto al pagamento della quota fissa.
In merito alle spese di adeguamento della centrale termica alla norma UNI 10200, mediante l’installazione di contabilizzatori di calore, queste spettano anche al condomino distaccato, essendo imposte da una normativa pubblica inderogabile.