Il numero 2), lettera b) del primo comma dell'articolo 3 della legge 898 del 1970 oggi prevede che,
in caso di separazione consensuale, i coniugi possano addivenire al divorzio decorsi "sei mesi
nel caso di separazione consensuale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale,
ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione
assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi
all'ufficiale dello stato civile".
Come chiarito dalla norma, i termini di decorrenza differiranno a seconda del tipo di procedimento utilizzato in
sede di separazione. In caso di precedente negoziazione assistita/b> ad esempio, i termini decorreranno dall’accordo di separazione.
Il termine sarà breve anche nel caso dalla coppia siano nati figli: il procedimento non subirà aggravamenti.
Leggermente più lunghi sono invece i tempi nel caso in cui il divorzio breve segua ad un procedimento di separazione giudiziale.
La norma in questo caso prevede che “le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dall’avvenuta
comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale”.
Anche in questo caso la presenza o meno di figli non inciderà in alcun modo sulla durata del procedimento di divorzio breve.