Non è infrequente che, nel caso in cui ci sia una persona offesa che intenda costituirsi parte civile nel processo penale, l’imputato “opti” per la richiesta di patteggiamento.
In tali casi quale sorte avrà la costituzione di parte civile?
L’art. 444, comma 2 c.p.p. prevede, in casi come questi, che il Giudice non decida sulla domanda civile (introdotta tramite la dichiarazione di costituzione di parte civile), condan-nando tuttavia l’imputato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile stessa.
Tuttavia (secondo il recente consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazio-ne), quando dagli atti risulti già la richiesta di patteggiamento dell’imputato/indagato ed il consenso del P.M., l’eventuale dichiarazione di costituzione di parte civile dovrà essere dichiarata inammissibile dal Giudice che, conseguentemente, non potrà nemmeno con-dannare l’imputato al pagamento delle relative spese.