Maggio 14, 2021
Sentenza della Corte di Appello che riforma la pronuncia del Tribunale che aveva dichiarato l’estinzione del giudizio
A quale organo spetta proseguire il giudizio? Tribunale o Corte di Appello?
La questione che si tratterà brevemente qui di seguito è prettamente processuale, ma di indubbio interesse.

La fattispecie è la seguente: a conclusione del giudizio di primo grado il Tribunale dichiara l’estinzione del giudizio stesso.
In sede di appello la Corte adita riforma la pronuncia del giudice di prime cure ritenendo errata la dichiarazione di estinzione.
Il quesito è: una volta che il Giudice di appello ha riformato la prima sentenza, il giudizio dove deve proseguire per essere deciso nel merito?
Dinnanzi alla stessa Corte di Appello o deve essere riassunto dinnanzi al Tribunale?
La norma di riferimento è quella di cui all’art. 354 c.p.c., ma è l’interpretazione fornita dalla giurisprudenza a rendere la questione dibattuta ed aperta ad entrambe le soluzioni, a seconda dei casi specifici. Qui ci si limita a riportare la massima di questa pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, la quale appare allo scrivente, particolarmente illuminante in materia.

- Cassazione civile, sez VI, 26.9.2019, n. 23997 a mente della quale “Il provvedimento con cui, nel corso del processo, il giudice istruttore, che operi come giudice monocratico, dichiara che il processo si è estinto, non è soggetto a reclamo ma, siccome determina la chiusura del processo in base alla decisione di una questione pregiudiziale, ha natura di sentenza, anche se emesso in forma di ordinanza, ed è impugnabile con gli ordinari mezzi; ne consegue che può essere richiesta al giudice di appello la rimessione al primo grado, ai sensi dell’art. 354, comma 2, c.p.c. ove si contesti il provvedimento estintivo, ravvisandosi l’ipotesi di cui all’art. 308, comma 2, c.p.c.; nel caso in cui, invece, l’estinzione sia stata deliberata dal tribunale in composizione monocratica solo dopo che la causa, precisate le conclusioni, sia stata trattenuta in decisione, ai sensi dell’art. 189 c.p.c., il giudice di appello, ove non la ritenga sussistente, non può rimettere la causa al giudice di primo grado – non ricorrendo l’ipotesi contemplata dall’art. 308, comma 2, c.p.c., richiamato dall’art. 354, comma 2, c.p.c. -, ma deve trattenere la causa e deciderla nel merito”.

Quindi, in base a tale pronuncia, nel caso in cui l’estinzione venga pronunciata dal Tribunale in composizione monocratica, il discrimine è rappresentato dal momento temporale in cui la pronuncia avviene; nel caso in cui avvenga DOPO CHE LA CAUSA, PRECISATE LE CONCLUSIONI, SIA STATA TRATTENUTA IN DECISIONE ai sensi di cui all’art. 189 c.p.c., la causa deve essere trattenuta dalla Corte di Appello medesima per essere decisa nel merito; in caso contrario dovrà essere rimessa al giudice di primo grado.

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