Sono valide le clausole della separazione consensuale che riconoscono ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni mobili o immobili o che ne determinino il trasferimento ad uno di essi al fine di assicurarne il mantenimento.
È anche valida la clausola di separazione consensuale nella quale viene consacrato l’impegno dei coniugi a compiere trasferimenti immobiliari successivi al decreto di omologazione.
Invero, l’atto di separazione (consensuale) inteso come negozio giuridico bilaterale, permette che nella relativa convenzione possano essere presenti clausole a contenuto patrimoniale, volte cioè a trasferire diritti reali immobiliari, la cui validità dipende dal giudizio sulla meritevolezza degli interessi perseguiti ai sensi dell’art. 1322 c.c.